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Nuova legge regionale in Sicilia

Segue il testo della nuova legge regionale siciliana, approvata il 5 agosto 2010, ma che entrerà in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il testo sotto è stato ripreso per intero dal disegno di legge, approvato, ma non ancora pubblicato sul sito ars.sicilia.it. come legge.: ne consegue che è attendibile ma non ancora (24 aug 2010) efficace.

Dispone che lo spargimento delle ceneri è libero, e ha luogo nei cimiteri, in zone private o in natura. Articolo 3 dà i dettagli.

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LEGGE APPROVATA IL 5 AGOSTO 2010-

entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

Disposizioni in materia di cremazione delle salme e
di conservazione, affidamento e/o dispersione delle
ceneri

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. Al fine di garantire il diritto di ciascun
individuo di disporre delle proprie spoglie mortali,
la presente legge disciplina la cremazione, la
conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione
dei defunti, l'affidamento delle medesime e la loro
dispersione, nel rispetto dei principi sanciti dalla
normativa statale.

2. La Regione promuove, attraverso un'adeguata
formazione, la professionalità del personale addetto
ai crematori.

Art. 2.
Cremazione dei defunti e destinazione delle ceneri

1. La cremazione dei cadaveri, la conservazione
delle ceneri all'interno dei cimiteri e il loro
trasporto dall'impianto di cremazione a destinazione,
avvengono secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285
e successive modifiche ed integrazioni e dalla
presente legge.

2. Le ceneri sono riposte in un'urna sigillata,
recante il sigillo del crematorio e i dati anagrafici.
Al fine di assicurare l'identità delle ceneri, i
soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano
sistemi identificativi non termo-deperibili, da
applicare all'esterno del feretro e da rinvenire, a
cremazione finita, allo scopo di certificare la
correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

3. L'urna può essere:

a) tumulata;

b) inumata, qualora il materiale dell'urna sia
biodegradabile;

c) conservata all'interno dei cimiteri in appositi
luoghi a ciò destinati;

d) consegnata al soggetto affidatario indicato in
vita dal defunto all'atto della scelta dell'affido.

4. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti
dell'articolo 343 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
1265, deve risultare da apposito verbale redatto in
tre esemplari, dei quali:

a) il primo conservato dal responsabile del servizio
cimiteriale;

b) il secondo conservato da chi prende in consegna
l'urna;

c) il terzo trasmesso all'ufficio di stato civile.

5. Il secondo esemplare del verbale di cui al comma
4 deve essere consegnato da chi prende in consegna
l'urna all'incaricato del servizio di custodia del
cimitero in cui vengono custodite le ceneri e da
questi conservato.

6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle
misure precauzionali igieniche previste per il
trasporto delle salme, salvo diversa indicazione
dell'autorità sanitaria.

7. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune come
previsto dal comma 6 dell'articolo 80 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,
per la raccolta e la conservazione collettiva delle
ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le
quali sia stata espressa la volontà del defunto di
scegliere tale forma di dispersione dopo la
cremazione, oppure per le quali i familiari del
defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

8. Il cinerario di cui al comma 7, costruito in
muratura oppure in lamiera, è conformato in modo
idoneo al contenimento di materiale sfuso e munito di
dispositivo per il prelievo delle ceneri dalla parte
opposta a quella della loro immissione.

Art. 3.
Affidamento e dispersione delle ceneri

1. Nel rispetto della volontà del defunto, la
dispersione delle ceneri è consentita:

a) in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri;

b) in aree private;

c) in natura.

2. La dispersione delle ceneri in natura è libera ed
è consentita nei seguenti luoghi:

a) in montagna, a distanza di almeno 200 metri da
centri e insediamenti abitativi;

b) in mare o nei laghi, a distanza di oltre 100
metri dalla riva;

c) nei fiumi;

d) negli altri luoghi individuati nell'ambito degli
spazi cimiteriali.

3. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi e in
altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da
manufatti e da natanti.

4. La dispersione in aree private deve avvenire al
di fuori dei centri abitati, all'aperto, con il
consenso dei proprietari e non può dar luogo ad
attività aventi fini di lucro.

5. La dispersione delle ceneri è, in ogni caso,
vietata nei centri abitati, come definiti dalla
vigente legislazione.

6. Qualora, per qualsiasi motivo, non sia possibile
procedere all'affidamento personale, le ceneri sono
conferite nel cinerario comune di cui al comma 7
dell'articolo 2.

Art. 4.
Piano regionale di coordinamento

1. In attuazione dell'articolo 6 della legge 30
marzo 2001, n. 130, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge la Giunta
regionale, su proposta dell'Assessore regionale
competente, approva il Piano regionale di
coordinamento per la realizzazione dei crematori da
parte dei comuni, anche in associazione tra essi,
contenente l'individuazione dei bacini di utenza,
corredato dalle relative norme di attuazione.

2. Il Piano prevede un'ubicazione degli impianti
crematori capace di assicurare servizi rapidi ed
economici alla popolazione e disciplina la creazione
di cinerari comuni e di strutture per il commiato.

3. I crematori sono realizzati all'interno delle
aree cimiteriali esistenti o degli ampliamenti delle
stesse. Non è consentito l'utilizzo di crematori
mobili.

4. I crematori possono essere realizzati e gestiti,
anche in forma associata, dai comuni, con il
coinvolgimento, attraverso convenzioni o concessioni,
degli enti morali e/o delle associazioni senza fini di
lucro che abbiano tra i propri fini statutari la
cremazione dei cadaveri degli associati.

5. La Regione prevede interventi finanziari per
favorire la realizzazione di impianti crematori e di
cinerari comuni, ai sensi del comma 6 dell'articolo 80
del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285.

6. Gli interventi finanziari sono, altresì,
finalizzati alla realizzazione, all'interno dei
recinti cimiteriali, dei giardini della memoria',
aree destinate alla dispersione delle ceneri, da
mantenere verdeggianti, durante l'alternarsi delle
stagioni, in omaggio ai defunti.

7. Le aree di cui al comma 6 sono opportunamente
curate dal punto di vista agronomico, per evitare
l'insorgenza di inquinamento e l'alterazione
dell'equilibrio ecologico del suolo.

Art. 5.
Senso comunitario della morte e spazi per il commiato

1. Affinchè non sia perduto o affievolito il senso
comunitario della morte, ogni comune cura che in seno
al giardino della memoria sia reso disponibile
all'utenza un archivio informatico delle biografie dei
defunti, adiacente al cinerario comune previsto dal
comma 6 dell'articolo 80 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

2. Nell'archivio di cui al comma 1 può assegnarsi
uno spazio per l'inserimento di cenni biografici e di
immagini, secondo la normativa predisposta
dall'amministrazione comunale. Le inserzioni sono
autorizzate, previo esame ed approvazione da parte di
un'apposita commissione, con procedure analoghe a
quelle attinenti i tradizionali epigrammi e le
strutture sepolcrali.

3. Al fine di consentire forme rituali di
commemorazione del defunto e un dignitoso commiato
anche nel caso di cremazione, la Regione promuove la
realizzazione, da parte dei comuni, anche in forma
associata, di spazi per il commiato.

4. Per spazi per il commiato si intendono luoghi,
all'interno del cimitero, anche attigui al crematorio,
nei quali sono deposti i feretri e si svolgono riti di
commiato nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali
civili.

5. La realizzazione di spazi per il commiato
comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente
formato, con i criteri scaturenti dalla realizzazione
dei provvedimenti regionali di cui all'articolo 8.

6. Il Piano regionale di coordinamento prevede
l'allestimento di spazi per il commiato per ogni nuovo
crematorio.

Art. 6.
Informazione ai cittadini

1. La Regione promuove campagne informative per
diffondere la conoscenza delle diverse pratiche
funerarie e per favorire la scelta della cremazione.
Specifiche e dettagliate informazioni sono destinate
alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle
modalità di dispersione o conservazione delle stesse,
con particolare riguardo all'equilibrio ecologico del
territorio e alla tutela dell'ambiente.

Art. 7.
Cremazione di indigenti

1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli
oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli
adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono
sostenuti, conformemente alle normative statali e nei
limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal
comune di ultima residenza del defunto,
indipendentemente dal luogo nel quale avviene la
cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal
regolamento comunale.

Art. 8.
Provvedimenti regionali

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, la Giunta regionale, su proposta
dell'Assessore regionale competente, definisce:

a) le modalità e i casi in cui deve essere
effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-
alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali
comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione
obbligatori per il personale dei crematori e per i
cerimonieri degli spazi per il commiato;

d) i livelli informativi minimi che le strutture
sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli
operatori privati che operano nel settore funerario
devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi
delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di
destinazione delle ceneri.

Art. 9.
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è
autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa
complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440
migliaia di euro per la realizzazione degli impianti
crematori e 60 migliaia di euro per le campagne
informative, cui si fa fronte a valere sui fondi
previsti dall'articolo 76, comma 4, della legge
regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti
locali.

Art. 10.
Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla
e di farla osservare come legge della Regione.